Piano Transizione 5.0: Nuove FAQ - 10 aprile

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10/04/2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una nuova versione delle FAQ sul piano Transizione 5.0, con l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della normativa.

Tra le modifiche e le nuove FAQ i temi principali riguardano la semplificazione procedurale per la verifica della riduzione dei consumi energetici nel caso di sostituzione di un bene obsoleto, gli acquisiti di un bene in leasing, la cumulabilità con altre agevolazioni.

Vediamole da vicino:

FAQ 4.23 – Procedura semplificata per la sostituzione di motori STAGE I con STAGE V Confermato che la sostituzione di macchinari dotati di motori STAGE I con equivalenti STAGE V consente di accedere alla procedura semplificata prevista per il calcolo del risparmio energetico. Il miglioramento tecnologico è considerato sufficiente come prova dell’efficienza, senza ulteriori documentazioni tecniche.

FAQ 4.24 – Procedura semplificata: tre esempi

La nuova FAQ chiarisce come applicare il metodo semplificato in caso di sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi. Il consumo del bene dismesso può essere stimato maggiorando del 5% quello del nuovo. Tre esempi illustrano i casi più comuni: la sostituzione di un singolo macchinario, interventi su una linea produttiva e operazioni su più processi. Quando coinvolgono l’intera struttura, il risparmio va valutato a livello complessivo in TEP.

FAQ 4.25 – Leasing e semplificazione

Anche i beni inizialmente acquisiti in leasing e poi riscattati possono rientrare nella procedura semplificata. Per verificarne l’ammortamento, si può fare riferimento ai coefficienti fiscali standard, come se fossero stati acquistati direttamente. Una soluzione che amplia le possibilità di accesso alle agevolazioni per molte imprese.

FAQ 6.1 – Impianti fotovoltaici e registro ENEA dei moduli

Viene poi specificato che, qualora l’impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici, avvalendosi, nelle more della formazione del registro sopra citato, di un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificarne l’avvenuta iscrizione.

FAQ 6.4 – Impianti esistenti e in fase di realizzazione: come si calcola il fabbisogno energetico

Nel determinare il fabbisogno energetico dell’azienda, ora è obbligatorio considerare anche l’energia già autoprodotta da impianti esistenti o in costruzione. Qualora siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’Impresa beneficiaria deve indicarlo sulla Piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto.

FAQ 6.11 – Impianti fotovoltaici: cumulo con CACER e TIAD

Gli impianti fotovoltaici per l’autoproduzione in autoconsumo a distanza possono beneficiare sia del credito d’imposta Transizione 5.0 sia dei contributi previsti dai decreti CACER e TIAD. A condizione che produttore e consumatore abbiano lo stesso codice fiscale (salvo il caso di ESCo), che la struttura sia chiaramente identificabile e che sia localizzata nella stessa zona di mercato.

FAQ 8.6 – Cumulo con altri incentivi

Confermata la possibilità di cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altri aiuti nazionali o europei, purché riferiti a spese diverse. Il beneficio va calcolato al netto di altri contributi ottenuti per le stesse voci di costo. Ad esempio, se un investimento è coperto per il 60% da un’altra agevolazione, il 5.0 può coprire il restante 40%.

Le FAQ aggiornate sono consultabili sul sito ufficiale del MIMIT: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_Transizione_5.0_10_aprile.pdfwww.mimit.gov.it